Eptabromodifeniletere C12H3Br7O

Numero Cas:
Numero CAS
68928-80-3
Numero Indice
Numero CE
273-031-2
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O
Tipo Pericolo
  • Inquinante organico persistente (POP)
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (UE) 2019/1021
Normativa specifica
Reg (UE) 757/2010   Reg (UE) 2019/1021   Reg Delegato (UE) 2025/1482
Restrizione e/o autorizzazione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.
Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a)10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.
3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
Note