Numero Cas:
Numero CAS
Numero Indice
Numero CE
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n.1272/2008
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 40 - Allegato XVII
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 40 - Allegato XVII
1. È vietato l’uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
— lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
— neve e ghiaccio artificiale,
— simulatori di rumori intestinali,
— stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
— imitazione di escrementi,
— sirene per feste,
— schiume e fiocchi per uso decorativo,
— ragnatele artificiali,
— bombette puzzolenti.
2. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
“Uso riservato agli utilizzatori professionali”.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (**).
4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.
(**) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
— lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
— neve e ghiaccio artificiale,
— simulatori di rumori intestinali,
— stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
— imitazione di escrementi,
— sirene per feste,
— schiume e fiocchi per uso decorativo,
— ragnatele artificiali,
— bombette puzzolenti.
2. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
“Uso riservato agli utilizzatori professionali”.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (**).
4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.
(**) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
Note