Numero Cas:
Numero CAS
Numero Indice
Numero CE
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Nonilfenoli etossilato NPE (C2H4O)n C15H24O
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 2016/26
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 46 - Allegato XVII
Restrizione 46a
Restrizione 46a
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 46 - Allegato XVII
Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:
1. pulizie industriali e civili, tranne:
— sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;
2. pulizie domestiche;
3. trattamento tessile e di pellame, tranne:
— trattamento senza rilascio in acque di scarico,
— sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);
4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;
5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;
6. industria della pasta di carta e della carta;
7. prodotti cosmetici;
8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi;
9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.
1. pulizie industriali e civili, tranne:
— sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;
2. pulizie domestiche;
3. trattamento tessile e di pellame, tranne:
— trattamento senza rilascio in acque di scarico,
— sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);
4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;
5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;
6. industria della pasta di carta e della carta;
7. prodotti cosmetici;
8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi;
9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.
Restrizione 46a - Allegato XVII
1. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “articolo tessile” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “articolo tessile” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.
Note