Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

Numero Cas:
Numero CAS
32534-81-9
Numero Indice
Numero CE
251-084-2
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O
Tipo Pericolo
  • Inquinante organico persistente (POP)
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (UE) 2019/1021
Normativa specifica
Reg (UE) 757/2010   Reg (UE) 2019/1021   Reg Delegato (UE) 2025/1482
Restrizione e/o autorizzazione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce.
Non si applica a sostanze presenti come componenti di articoli, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.
Non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

Il detentore di scorte costituite da queste sostanze, o contenenti tali sostanze, di cui l'uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7 del Reg (CE) 850/2004.
Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una di queste sostanze
o contenenti tali sostanze, e di cui l’uso è consentito, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce) si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze, preparati, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/ kg (0,001 % in peso).
2.Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a)10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere dal 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004
Note