Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un trattamento intensivo di distillato deparaffin

Numero Cas:
Numero CAS
91995-39-0
Numero Indice
649-493-00-X
Numero CE
295-300-3
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un trattamento intensivo di distillato deparaffinato per idorgenazione in presenza di un catalizzatore. E' costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C25-C39 e produce un olio finito con viscosità di 44 10-6 m2.s-1 a 50 °C ca)
Tipo Pericolo
  • Cancerogena ( C ) Categoria 1B
Specifiche
Note
A
R
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009   Reg (UE) 109/2012   Reg (UE) 126/2013   Reg (UE) 2018/675   Reg (UE) 2017/1510   Reg (UE) 2023/1132   Reg (UE) 2025/1731
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 28 - Allegato XVII
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 28 - Allegato XVII
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell’appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell’appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell’appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2 )], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.

( 1 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1
Note
A
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull’etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3 dell’allegato VI di detto regolamento. In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di …” o “sali di …”. In tal caso, il fornitore che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto del paragrafo 1.1.1.4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.
R
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno eccetto per le fibre il cui diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza (DMGPL) meno due errori standard geometrici risulta superiore a 6 μm, misurato in conformità del metodo di prova A.22 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione