Numero Cas:
Numero CAS
Numero Indice
Numero CE
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Sali di ammonio inorganici
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (UE) 2016/1017
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 65 - Allegato XVII
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 65 - Allegato XVII
1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 4. Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità. L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato.
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.
3. Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.
4. La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:
a) la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;
b) l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;
c) il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;
d) l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %;
e) è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;
f) il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.
3. Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.
4. La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:
a) la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;
b) l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;
c) il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;
d) l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %;
e) è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;
f) il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.
Note