Olio di antracene
Non soddisfa i criteri di identificazione di una sostanza come cancerogena se contiene < 0,005 % p/p di benzo [a] pirene (EINECS n. 200-028-5)

Numero Cas:
Numero CAS
90640-80-5
Numero Indice
Numero CE
292-602-7
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Olio di antracene Non soddisfa i criteri di identificazione di una sostanza come cancerogena se contiene < 0,005 % p/p di benzo [a] pirene (EINECS n. 200-028-5)
Tipo Pericolo
  • Cancerogena ( C ) Categoria 1B
  • Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)
  • Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT)
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009   Reg (UE) 2017/999   Reg (UE) 2020/171
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 31 - Allegato XVII
Autorizzazione 40 - Allegato XIV
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 31 - Allegato XVII
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:
i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e
ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.
Tali sostanze e miscele per l’uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:
— possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,
— non possono essere vendute ai consumatori.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
“Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali”;
b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;
c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.
3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:
— all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,
— per giocattoli,
— in campi da gioco,
— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,
— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,
— per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di:
• contenitori destinati a colture agricole,
• imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione umana e/o animale,
• altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.
Autorizzazione 40 - Allegato XIV
Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 aprile 2019 (*)
Data di scadenza(2): 4 ottobre 2020 (**)
( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006

(*) 1° settembre 2021 per l’uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l’uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(**) 1° marzo 2023 per l’uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l’uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

Note