Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri composti correlati compresi i polimeri)

Numero Cas:
Numero CAS
4151-50-2
Numero Indice
Numero CE
250-665-8
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri composti correlati compresi i polimeri)
Tipo Pericolo
  • Inquinante organico persistente (POP)
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (UE) 2019/1021
Normativa specifica
Reg (UE) 2019/1021   Reg Delegato (UE) 2020/1203   Reg Delegato (UE) 2025/718
Restrizione e/o autorizzazione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.
Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I  e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso)
2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).
3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
4. Soppresso dal Reg. Del 2025/718
5. Soppresso dal Reg. Del. 2025/718

Note