1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano

Numero Cas:
Numero CAS
3194-55-6
Numero Indice
Numero CE
221-695-9
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006   Reg (UE) 2019/1021
Normativa specifica
Reg (UE) 143/2011   Reg (UE) 2019/1021
Restrizione e/o autorizzazione
Autorizzazione 3 - Allegato XIV
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Autorizzazione 3 - Allegato XIV
Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 febbraio 2014
Data di scadenza(2): 21 agosto 2015
( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006

Numero Decisione di autorizzazione: C(2015)9812
Sintesi della Decisione in italiano: OJ C 10, 13.1.2016, p.3
Corrigendum OJ C 12, 15.1.2016, p.7
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.
Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I  e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, miscele, articoli o come componenti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.
2.Possono continuare a essere impiegati gli articoli di polistirene espanso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 21 febbraio 2018, a norma del regolamento (UE) 2016/293 (5) della Commissione e della decisione di esecuzione 2016/C 12/06 (6) della Commissione, e gli articoli di polistirene estruso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 23 giugno 2016. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
3.Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso immesso sul mercato dopo il 23 marzo 2016, in cui sia stato usato esabromociclododecano è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.

Note