- Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT)
- Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)
- Inquinante organico persistente (POP)
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Data entro cui devono pervenire le domande (1): 27 maggio 2022
Data di scadenza (2): 27 novembre 2023
(1) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
(2) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006
Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.
Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di UV-328 pari o inferiori a:
a)100 mg/kg (0,01 % in peso) dal 4 agosto 2025,
b)10 mg/kg (0,001 % in peso) dal 4 agosto 2027,
c)1 mg/kg (0,0001 % in peso) dal 4 agosto 2029,
presenti in sostanze, miscele o articoli.
2. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio dell’UV-328 presente in articoli e l’uso di tali articoli sono autorizzati:
a)nei veicoli a motore terrestri, fino al 4 agosto 2030;
b)nei rivestimenti industriali per i veicoli a motore terrestri, nelle macchine di ingegneria, nei veicoli per il trasporto ferroviario e nei rivestimenti resistenti per le grandi strutture in acciaio, fino al 4 agosto 2030;
c)nei separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fino al 4 agosto 2030;
d)nei fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, fino al 4 agosto 2030;
e)nella carta fotografica, fino al 4 agosto 2030;
f)negli aeromobili civili e militari, fino al 4 agosto 2030;
g)nei pezzi di ricambio per:
i)veicoli a motore terrestri;
ii)macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia;
iii)dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione per applicazioni diverse da quelle mediche;
per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore;
h)nei pezzi di ricambio per:
i)dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio(*);
ii)dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, prova, produzione e ispezione;
per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita;
i)nei pezzi di ricambio per aeromobili civili e militari per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al 31 dicembre 2030.
3.Gli articoli contenenti UV-328 di cui al punto 2, lettere da a) a i), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).