- Inquinante organico persistente (POP)
Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).
2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a ogni singolo composto correlato al PFOA o a una combinazione di composti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).
3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni dei composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfano le rigorose condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di detto regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6.
4. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE fino al 18 agosto 2023. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. Il limite di 1 mg/kg (0,0001 % in peso) si applica solo alla fabbricazione, all’immissione in commercio e all’uso del PFOA e dei suoi sali quando sono presenti nelle micropolveri di PTFE trasportate o trattate al fine di ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali al di sotto del limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).
4bis. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o a ciascuno dei suoi sali presenti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi e a ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Questo valore limite si applica fino al 3 agosto 2028.
4ter. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso) e provenienti da attrezzature antincendio sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili.
5. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati ai seguenti fini:
a) fotolitografia o processi di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;
b) rivestimenti fotografici applicati a pellicole, fino al 4 luglio 2025;
c) tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, fino al 4 luglio 2023;
d) dispositivi medici impiantabili e invasivi, fino al 4 luglio 2025;
6. In deroga a quanto sopra, l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati è autorizzato fino al 3 dicembre 2025 nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, alle seguenti condizioni:
a) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate in attività di formazione;
b) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;
c) dal 1 gennaio 2023 l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati deve essere limitato solo ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;
d) le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati devono essere gestite in conformità dell’articolo 5.
Per «schiuma antincendio» si intende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, definizione che comprende ad esempio i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.
7. In deroga a quanto sopra, l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici è autorizzato, a condizione che sia riesaminato e valutato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026, poi ogni quattro anni e infine entro il 31 dicembre 2036.
8. È autorizzato l’uso di articoli che contengono PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati e che erano già in uso nell’Unione europea prima del 4 luglio 2020. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.
9. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l'immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 nei seguenti articoli: a) dispositivi medici diversi dai quelli impiantabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 (*); b) inchiostri da stampa in lattice; c) nanorivestimenti al plasma.
10. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) presenti in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e quelli invasivi.
11. Gli articoli contenenti PFOA, suoi sali o composti a esso correlati di cui al punto 5, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.
(*) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.