Acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula CnF2n+1-C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente

Numero Cas:
Numero CAS
Numero Indice
Numero CE
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula CnF2n+1-C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula CnF2n+1- direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula CnF2n+1- non direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14 quale uno degli elementi strutturali, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: — CnF2n+1-X, in cui X = F, Cl, o Br, in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14, compresa qualsiasi loro combinazione; — CnF2n+1-C(= O)OX’ in cui n> 13 e X’ = qualsiasi gruppo, compresi i sali
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (UE) 2021/1297
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 68 - Allegato XVII
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 68 - Allegato XVII
1. Non è ammessa la fabbricazione o l’immissione sul mercato come sostanze in quanto tali a decorrere dal 25 febbraio 2023.
2. A decorrere dal 25 febbraio 2023 non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso in:
a) un’altra sostanza, come costituente;
b) una miscela;
c) un articolo, a meno che il livello di concentrazione nella sostanza, nella miscela o nell’articolo sia inferiore a 25 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 e dei loro sali, oppure a 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14.
3. In deroga al paragrafo 2, il limite di concentrazione deve essere di 10 ppm per la somma dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 se presenti in una sostanza destinata a essere utilizzata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del presente regolamento, con riferimento alla fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a sei. La Commissione riesamina questo valore limite non oltre il 25 agosto 2023.
4. Il paragrafo 2 si applica a decorrere dal 4 luglio 2023:
i) ai tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza;
ii) alla fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di:
— membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell’acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione;
— scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale;
— sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5.
5. In deroga al paragrafo 2, l’uso dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 è consentito fino al 4 luglio 2025:
i) nei processi fotolitografici o di incisione nella fabbricazione di semiconduttori,
ii) nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole;
iii) nei dispositivi medici impiantabili e invasivi;
iv) nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi, alle seguenti condizioni:
— le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 non devono essere utilizzate in attività di formazione;
— le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che tutti i rilasci siano contenuti;
— a decorrere dal 1o gennaio 2023l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 deve essere limitato solo ai siti nei quali tutti i rilasci possono essere contenuti;
— le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 devono essere gestite in conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1021.
6. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 25 febbraio 2023.
7. Il paragrafo 2 non si applica al rivestimento della bomboletta degli inalatori-dosatori pressurizzati fino al 25 agosto 2028.
8. Il paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023:
a) ai semiconduttori a sé stanti;
b) ai semiconduttori incorporati in apparecchiature elettroniche finite e semifinite.
9. Il paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 31 dicembre 2030ai semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche finite immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2023.
10. Fino al 25 agosto 2024il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 deve essere di 2 000ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi. A decorrere dal 26 agosto 2024** il limite di concentrazione deve essere di 100 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi. Devono essere evitate emissioni di PFCA C9-C14 durante la fabbricazione e l’uso delle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile. La deroga non si applica agli articoli di cui al paragrafo 2, lettera c). La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 25 agosto 2024.
11. Il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 è di 1 000ppb per la somma dei PFCA C9-C14 presenti nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, nonché nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. Devono essere evitate emissioni di PFCA C9-C14 durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile. La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 25 agosto 2024.
12. Ai fini della presente voce, le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 sono sostanze per le quali si ritiene, in base alla loro struttura molecolare, che possano degradarsi o trasformarsi in PFCA C9-C14.

** Rettifica al Reg.2021/1297 - G.U. 10/03/2022
Note