1. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:
a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.
Il primo comma non si applica:
a) agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
b) agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
c) agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
d) agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
e) agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;
f) ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
g) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
h) ai dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
i) agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
j) agli articoli usati.
2. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m3.
Il primo comma non si applica:
a) ai veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
b) ai veicoli usati.
(*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1);
APPENDICE 14
1. Misurazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77
La formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77 è misurata nell’aria di una camera di prova alle seguenti condizioni di riferimento cumulative:
a) la temperatura nella camera di prova è di (23 ± 0,5) °C;
b) l’umidità relativa nella camera di prova è del (45 ± 3) %;
c) il fattore di carico, espresso come il rapporto tra la superficie totale del campione e il volume della camera di prova, è di (1 ± 0,02) m2/m3. Questo fattore di carico riguarda le prove effettuate sui pannelli a base di legno; per altri materiali o prodotti, se tale fattore di carico è chiaramente non realistico in condizioni d’uso prevedibili, possono essere utilizzati fattori di carico conformemente alla sezione 4.2.2 della norma EN 16516 (*);
d) il tasso di ricambio dell’aria nella camera di prova è di (1 ± 0,05) h-1;
e) è utilizzato un procedimento analitico adeguato per misurare la concentrazione di formaldeide nella camera di prova;
f) è utilizzato un metodo adeguato per la selezione dei campioni;
g) la concentrazione di formaldeide nell’aria della camera di prova è misurata almeno due volte al giorno per tutta la durata della prova, con un intervallo di tempo minimo tra due campionamenti consecutivi di 3 ore; la misurazione viene ripetuta finché non sono disponibili dati sufficienti per determinare la concentrazione allo stato stazionario;
h) la durata della prova è sufficientemente lunga da consentire la determinazione della concentrazione allo stato stazionario, senza tuttavia superare i 28 giorni;
i) la concentrazione di formaldeide allo stato stazionario misurata nella camera di prova è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77.
Se i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza le condizioni di riferimento di cui sopra non sono disponibili o non sono adatti alla misurazione della formaldeide rilasciata da un articolo specifico, possono essere usati i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza condizioni diverse da quelle di riferimento, qualora esista una correlazione scientificamente valida tra i risultati del metodo di prova utilizzato e le condizioni di riferimento.
2. Misurazione della concentrazione di formaldeide all’interno dei veicoli di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77
Per i veicoli stradali, compresi gli autocarri e gli autobus, la concentrazione di formaldeide è misurata in modalità ambiente conformemente alle condizioni specificate nella norma ISO 12219-1 (**) o nella norma ISO12219-10 (***) e la concentrazione misurata è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77.
(*) EN 16516: Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle emissioni in ambiente interno.
(**) ISO 12219-1: Aria all’interno dei veicoli stradali – parte 1: Camera di prova dell’intero veicolo – Specifica e metodo per la determinazione dei composti organici volatili all’interno delle cabine.
(***) ISO 12219-10: Aria all’interno dei veicoli stradali – parte 10: Camera di prova dell’intero veicolo – Specifica e metodi per la determinazione dei composti organici volatili all’interno delle cabine – Autocarri e autobus.