1. A decorrere dall’10 ottobre 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei:
a) nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori destinati al pubblico;
b) nelle calzature destinate al pubblico;
c) nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
d) nelle miscele destinate al pubblico;
e) nei prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009.
2. A decorrere dall’10 ottobre 2027 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei, nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli diversi da quelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori di cui al paragrafo 1, destinati al pubblico.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) ai dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere gli utilizzatori dai rischi che rientrano nella categoria di rischio III, lettere a), da c) a f), h) e l) di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/425;
b) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
c) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746;
d) ai prodotti tessili utilizzati nel settore delle costruzioni.
4. A decorrere dall’10 aprile 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA:
a) nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati per l’addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti;
b) nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio per i servizi pubblici antincendio, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano per sedare incendi industriali in impianti contemplati dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e utilizzino le schiume e le attrezzature esclusivamente a tale scopo.
5. A decorrere dall’10 ottobre 2029 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati nell’aviazione civile (compresi gli aeroporti civili) in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA.
6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle sostanze aventi un gruppo perfluoroalchilico C6F13- direttamente legato a un atomo di zolfo che sono vietate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
7. In deroga al paragrafo 1, tale paragrafo non si applica agli articoli e alle miscele immessi sul mercato prima dell’10 ottobre 2026.
8. In deroga al paragrafo 2, tale paragrafo non si applica agli articoli immessi sul mercato prima dell’10 ottobre 2027.
9. Ai fini della presente voce, le sostanze correlate al PFHxA sono sostanze per le quali si ritiene, in base alla loro struttura molecolare, che possano degradarsi o trasformarsi in PFHxA
(*) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj).
(**) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).