Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati Per «Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende: i) l’acido perfluoroesansolfonico, compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suo

Numero Cas:
Numero CAS
355-46-4
Numero Indice
Numero CE
206-587-1
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati Per «Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende: i) l’acido perfluoroesansolfonico, compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suoi sali; iii) i composti correlati all’acido perfluoroesansolfonico che, ai fini della convenzione, corrispondono a qualsiasi sostanza che contiene il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degrada in PFHxS
Tipo Pericolo
  • Inquinante organico persistente (POP)
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (UE) 2019/1021
Normativa specifica
Reg Delegato (UE) 2023/1608
Restrizione e/o autorizzazione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.
Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I  e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

  1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).
  2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFHxS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso). 
  3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS, ai suoi sali e ai composti a esso correlati presenti in miscele concentrate di schiume antincendio che saranno o sono utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio in concentrazioni pari o inferiori a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso). La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026
Note