Numero Cas:
C(2017) 1332
C(2017) 3821
C(2017) 8333
C(2018) 14
C(2018) 2808
C(2018) 2881
C(2018) 3895
C(2018) 8490
C(2018) 8603
C(2019) 53
C(2019) 53 Rettifica
C(2019) 54
C(2019) 54 Rettifica
C(2019) 169
C(2019) 565
C(2019) 569
C(2019) 1577
C(2019) 2260
C(2024) 11
C(2024) 6
Numero Cas
107-06-2
Numero Indice
602-012-00-7
Numero CE
203-458-1
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
1,2-Dicloroetano (EDC); etilene dicloruro
Tipo pericolo
Cancerogena ( C ) Categoria 1B
Specifiche
Note
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 2023/1132 Reg (UE) 895/2014
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 28 - Allegato XVII
Autorizzazione 26 - Allegato XIV
Autorizzazione 26 - Allegato XIV
Decisioni autorizzazione
C(2017)1332_Autor26.pdf89.15 KB
Sintesi_Autor26_1332.pdf346.75 KB
C(2017)3821_Autor26.pdf187.46 KB
Sintesi_Autor26_3821.pdf346.89 KB
C(2017)8333_Autor26.pdf177.8 KB
Sintesi_Autor26_8333.pdf346.46 KB
C(2018)14_Autor26.pdf177.42 KB
Sintesi_Autor26_14.pdf348.51 KB
C(2018)2808_Autor26.pdf191.34 KB
Sintesi_Autor26_2808.pdf347.3 KB
C(2018)2881_Autor26.pdf89.47 KB
Sintesi_Autor26_2881.pdf348.47 KB
C(2018)3895_Autor26.pdf198.82 KB
Sintesi_Autor26_3895.pdf348.46 KB
C(2018)8490_Autor26.pdf131.82 KB
Sintesi_Autor26_8490.pdf346.63 KB
C(2018)8603_Autor26.pdf229.01 KB
Sintesi_Autor26_8603.pdf344.46 KB
C(2019)53_Autor26.pdf230.65 KB
Sintesi_Autor26_53.pdf344.43 KB
Rettifica Dec C54 e C53.pdf446.17 KB
C(2019)54_Autor54.pdf235.89 KB
Sintesi_Autor26_54.pdf344.07 KB
Rettifica Dec C54 e C53_0.pdf446.17 KB
C(2019)169_Autor26.pdf133.32 KB
Sintesi_Autor26_169.pdf345.45 KB
C(2019)565_Autor26.pdf237.44 KB
Sintesi_Autor26_565.pdf346.82 KB
C(2019)569_Autor26.pdf131.79 KB
Sintesi_Autor26_569.pdf346.24 KB
C(2019)1577_Autor26.pdf231.23 KB
Sintesi_Autor26_1577.pdf346.67 KB
C(2019)2260_Autor26.pdf235.15 KB
Sintesi_Autor26_2260.pdf345.93 KB
C(2024)11_Autor26.pdf161.82 KB
Sintesi_Autor26_11.pdf433.49 KB
C(2024)6_Autor26.pdf158.89 KB
Sintesi_Autor26_6.pdf434.14 KB
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 28 - Allegato XVII
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell’appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell’appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell’appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745
Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2 )], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
( 1 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell’appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell’appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell’appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745
Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2 )], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
( 1 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1
Autorizzazione 26 - Allegato XIV
Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 maggio 2016
Data di scadenza(2): 22 novembre 2017
( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006
Data di scadenza(2): 22 novembre 2017
( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006
Note