1-bromopropano ; Bromuro di propile ; n-bromuro di propile

Numero Cas:
Numero Cas
106-94-5
Numero Indice
602-019-00-5
Numero CE
203-445-0
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
1-bromopropano ; Bromuro di propile ; n-bromuro di propile
Tipo pericolo
Tossica per la riproduzione ( R ) Categoria 1B
Specifiche
 
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009   Reg (UE) 109/2012   Reg (UE) 126/2013   Reg (UE) 2018/675   Reg (UE) 317/2014   Reg (UE) 2017/1510   Reg (UE) 2023/1132   Reg (UE) 2017/999   Reg (UE) 2020/171
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 30 - Allegato XVII
Autorizzazione 32 - Allegato XIV
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 30 - Allegato XVII
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell’Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell’appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell’appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell’appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2 )], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.

( 1 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1
Autorizzazione 32 - Allegato XIV
Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*)
Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)
( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006

(*) 1° settembre 2021 per l’uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l’uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(**) 1° marzo 2023 per l’uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l’uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
Note