- Tossica per la riproduzione ( R ) Categoria 1B
- Inquinante organico persistente (POP)
Allegato I - Parte A - Allegato I - Parte A
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell’Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell’appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell’appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell’appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745
Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2 )], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.
( 1 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1
Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.
Non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.
Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).
2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso)
3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
4. Soppresso dal Reg. Del. 2025/718
5. Soppresso dal Reg. Del. 2025/718
(4) Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8)