Numero Cas:
C(2017) 5025
C(2018) 2806
C(2018) 3702
C(2018) 8469
C(2019) 2941
C(2019) 3477
C(2019) 5096
C(2019) 4123
C(2022)523
C(2022) 524
C(2024) 3662
Numero CAS
111-96-6
Numero Indice
603-139-00-0
Numero CE
203-924-4
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Bis(2-metossietil) etere (diglime)
Tipo Pericolo
- Tossica per la riproduzione ( R ) Categoria 1B
Specifiche
Note
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 317/2014 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 2023/1132 Reg (UE) 2025/1731 Reg (UE) 895/2014
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 30 - Allegato XVII
Autorizzazione 25 - Allegato XIV
Autorizzazione 25 - Allegato XIV
Decisioni autorizzazione
C(2017)5025_Autor25.pdf86.12 KB
Sintesi_Autor25_5025.pdf348.08 KB
C(2018)2806_Autor25.pdf239.51 KB
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C(2018)3702_Autor25.pdf128.7 KB
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C(2018)8469_Autor25.pdf134.68 KB
Sintesi_Autor25_8469.pdf346.5 KB
C(2019)2941_Autor25.pdf232.95 KB
Sintesi_Autor25_2941.pdf347 KB
C(2019)3477_Autor25.pdf310.8 KB
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C(2019)5096_Autor25.pdf234.53 KB
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C(2019)4123_Autor25.pdf234.41 KB
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C(2022)523_Aut25.pdf187.44 KB
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C(2022)524_Aut25.pdf180.26 KB
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Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 30 - Allegato XVII
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell’Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell’appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell’appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell’appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745
Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2 )], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.
( 1 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell’Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell’appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell’appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell’appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745
Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2 )], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2 )], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.
( 1 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1
Autorizzazione 25 - Allegato XIV
Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 febbraio 2016 (*)
Data di scadenza(2): 22 agosto 2017 (**)
( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006
(*) 1 settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
(**) 1 marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
Data di scadenza(2): 22 agosto 2017 (**)
( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006
(*) 1 settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
(**) 1 marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
Note