Numero Cas:
Numero CAS
Numero Indice
024-017-00-8
Numero CE
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Composti dell'arsenico
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 2018/1513
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 19 - Allegato XVII
Restrizione 72
Restrizione 72
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 19 - Allegato XVII
1. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su:
— carene di imbarcazioni,
— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,
— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.
2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.
3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.
4. In deroga al paragrafo 3:
a) relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.
b) è consentita l’immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:
— nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,
— nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,
— nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti,
— nelle barriere antirumore,
— nei sistemi di protezione dalle valanghe,
— nelle recinzioni e barriere autostradali,
— nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,
— nelle strutture per il contenimento della terra,
— nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,
— nelle traversine ferroviarie sotterranee;
c) ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata”;
d) il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:
— in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,
— in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,
— in acque marine,
— per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),
— in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
5. Il legno trattato con composti dell’arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.
6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:
— può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),
— può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).
7. Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:
— venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),
— sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d)
— carene di imbarcazioni,
— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,
— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.
2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.
3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.
4. In deroga al paragrafo 3:
a) relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.
b) è consentita l’immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:
— nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,
— nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,
— nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti,
— nelle barriere antirumore,
— nei sistemi di protezione dalle valanghe,
— nelle recinzioni e barriere autostradali,
— nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,
— nelle strutture per il contenimento della terra,
— nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,
— nelle traversine ferroviarie sotterranee;
c) ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata”;
d) il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:
— in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,
— in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,
— in acque marine,
— per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),
— in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
5. Il legno trattato con composti dell’arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.
6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:
— può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),
— può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).
7. Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:
— venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),
— sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d)
Restrizione 72 - Allegato XVII
1.Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1° novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:
a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;
b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;
c) calzature, se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.
2.A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.
3. Il paragrafo 1 non si applica a:
a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;
b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;
d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.
6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.
7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.
(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
Valore limite di concentrazione in peso: 1 mg/kg dopo l’estrazione (espresso in As metallico che può essere estratto dal materiale)
a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;
b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;
c) calzature, se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.
2.A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.
3. Il paragrafo 1 non si applica a:
a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;
b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;
d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.
6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.
7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.
(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
Valore limite di concentrazione in peso: 1 mg/kg dopo l’estrazione (espresso in As metallico che può essere estratto dal materiale)
Note