Composti organostannici

Numero Cas:
Numero CAS
Numero Indice
Numero CE
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Composti organostannici
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
 
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009   Reg (UE) 276/2010
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 20 - Allegato XVII
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 20 - Allegato XVII
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.
2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;
b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.
3. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali.
4. Composti organostannici trisostituiti:
a) i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
b) gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.
5. Composti di dibutilstagno (DBT):
a) i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
b) gli articoli e le miscele non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data;
c) in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1 o gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:
— adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2),
— pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli,
— profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido,
— tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne,
— tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.
d) A titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004.
6. Composti di dioctilstagno (DOT):
a) i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:
— articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,
— guanti,
— calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle,
— rivestimenti per pareti e pavimenti,
— articoli di puericoltura,
— prodotti per l’igiene femminile,
— pannolini,
— stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);
b) gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.
Note