Numero Cas:
Numero CAS
65996-91-0
Numero Indice
Numero CE
266-026-1
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II
Tipo Pericolo
Specifiche
Note
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 31 - Allegato XVII
Decisioni autorizzazione
Testo del divieto e/o restrizione
Restrizione 31 - Allegato XVII
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:
i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e
ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.
Tali sostanze e miscele per l’uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:
— possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,
— non possono essere vendute ai consumatori.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
“Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali”;
b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;
c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.
3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:
— all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,
— per giocattoli,
— in campi da gioco,
— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,
— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,
— per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di:
• contenitori destinati a colture agricole,
• imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione umana e/o animale,
• altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:
i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e
ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.
Tali sostanze e miscele per l’uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:
— possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,
— non possono essere vendute ai consumatori.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
“Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali”;
b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;
c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.
3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:
— all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,
— per giocattoli,
— in campi da gioco,
— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,
— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,
— per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di:
• contenitori destinati a colture agricole,
• imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione umana e/o animale,
• altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.
Note